
L’apprendistato professionalizzante è un forma di contratto di lavoro subordinato che consente ai giovani di ottenere una formazione qualificata, mentre le aziende possono investire in nuove risorse lavorative da inserire nell’organico.
Questo approccio consente all'apprendista di sviluppare non solo le competenze tecniche specifiche del mestiere, ma anche quelle trasversali, fondamentali per una crescita professionale completa. Le aziende, dal canto loro, beneficiano della possibilità di formare personale in linea con le proprie esigenze produttive e organizzative, favorendo un inserimento lavorativo più efficace e mirato.
Un aspetto centrale dell'apprendistato professionalizzante è la formazione prevista dal contratto, che si articola in moduli interni ed esterni all'azienda, con un monte ore definito per la formazione di base e trasversale, mentre la formazione tecnico-professionale è stabilita dal CCNL e dall’azienda. Questi tipi di formazione sono regolamentati da una parte dalle normative regionali e dall'altra dai contratti collettivi di riferimento, garantendo un percorso formativo coerente con gli standard professionali richiesti.
Comprendere le specifiche della formazione prevista è essenziale sia per i datori di lavoro che per gli apprendisti, al fine di valorizzare al massimo le potenzialità di questo strumento contrattuale. Vuoi sapere di più sull’apprendistato professionalizzante? Nei prossimi paragrafi forniremo una panoramica completa sull’argomento.
L'apprendistato professionalizzante, noto anche come "contratto di mestiere", è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato all'acquisizione di competenze professionali attraverso un percorso formativo strutturato.
Disciplinato dal D. Lgs n. 81 del 15 giugno 2015, si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale), offrendo loro la possibilità di conseguire una qualificazione professionale riconosciuta nell’ambito del contratto e del settore di riferimento.
Come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’apprendistato professionalizzante appartiene ad una categoria di contratti di lavoro che consentono di ottenere una qualifica lavorativa a seguito di un periodo formativo, che prevede anche la pratica sul campo, come l’apprendistato di alta formazione e ricerca o l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
In altre parole, l'apprendistato professionalizzante si basa su un equilibrio tra attività lavorativa e formazione; l'azienda, infatti, è tenuta a garantire all'apprendista un percorso formativo che gli consenta di acquisire le competenze necessarie per svolgere in modo autonomo le mansioni previste dal profilo professionale di riferimento. Questo implica la designazione di un tutor o referente aziendale che supervisioni e supporti l'apprendista nel suo percorso di crescita professionale.
Oltre a ciò, il contratto formalizzato per iscritto deve includere anche il Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che dettaglia il percorso formativo dell'apprendista, gli obiettivi da raggiungere e le modalità di valutazione delle competenze acquisite.
Per quanto riguarda la durata del contratto, varia generalmente da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni. Per le professioni dell'artigianato, la durata può estendersi fino a 5 anni, salvo diversa previsione del CCNL. Al termine del periodo formativo, entrambe le parti possono recedere dal contratto con preavviso; in assenza di recesso, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come suggerisce lo stesso nome, l’apprendistato professionalizzante pone al centro della propria contrattazione la formazione del lavoratore, con il preciso scopo di qualificare le sue competenze e prepararlo a svolgere in modo autonomo la mansione prevista.
Lo stesso percorso formativo si può dividere in due tipologie principali: la formazione di base e trasversale da una parte e la formazione tecnico-professionale dall’altra.
Nel primo caso, lo scopo è quello di sviluppare competenze generali applicabili in diversi contesti lavorativi, come la comunicazione efficace, la sicurezza sul lavoro e la legislazione di settore. Secondo linee guida nazionali e disposizioni regionali, che possono prevedere variazioni, la durata della formazione varia in base al titolo di studio dell'apprendista:
Chiaramente il numero totale delle ore è distribuito nell'arco del contratto e possono essere erogate da enti di formazione accreditati esterni all'azienda, come Howay, o, in parte, organizzate internamente dall’azienda.
Al medesimo tempo, è prevista anche la formazione tecnico-professionale specifica per il ruolo che l’apprendista andrà a ricoprire. Avviene principalmente all'interno dell'azienda, sotto la guida di un tutor qualificato, e si concentra sull'acquisizione di competenze pratiche e conoscenze tecniche proprie della mansione. La durata e i contenuti di questa formazione sono definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e possono variare in base al settore e alla qualifica da conseguire.
Attenzione: facciamo presente che è responsabilità del datore di lavoro garantire che l'apprendista riceva la formazione prevista, sia interna che esterna, e che questa sia documentata adeguatamente. L'assenza di un percorso formativo conforme potrebbe persino comportare la perdita dei benefici contributivi e, nei casi più gravi, la riqualificazione del rapporto di lavoro.
Nel 2026 l’apprendistato professionalizzante continua a rappresentare uno strumento importante per l’ingresso e la crescita nel mondo del lavoro, con alcune novità e conferme che riguardano sia gli aspetti contributivi sia la gestione della formazione.
Più nel dettaglio, dal punto di vista delle agevolazioni, restano attivi i regimi contributivi vantaggiosi per le aziende, con un’aliquota generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile per tutta la durata del contratto. In alcuni casi specifici, come nelle aree della ZES Unica Mezzogiorno, sono previste ulteriori misure di esonero contributivo per le assunzioni effettuate entro le scadenze stabilite, mentre viene confermato anche il mantenimento degli incentivi per un ulteriore periodo in caso di stabilizzazione dell’apprendista al termine del percorso formativo.
Sul fronte della formazione, le Regioni continuano ad aggiornare i propri cataloghi pubblici, con nuove finestre e modalità di accesso per il biennio 2026-2027. Allo stesso tempo, strumenti come gli avvisi dei fondi interprofessionali permettono di finanziare piani formativi che possono includere anche gli apprendisti, integrando così le opportunità disponibili. Per esempio, al momento è attivo l'Avviso 1/2026 di Fondimpresa, le cui domande sono presentabili dal 21 aprile 2026. Per saperne di più, contattaci!
Un’altra novità riguarda la maggiore integrazione tra i diversi livelli di apprendistato, con procedure più flessibili che favoriscono la continuità dei percorsi formativi tra primo, secondo e terzo livello. Infine, restano validi gli obblighi legati alla formazione: la sua corretta erogazione e tracciabilità continuano ad essere condizioni essenziali per mantenere i benefici contributivi e garantire la piena regolarità del contratto.
L’apprendistato professionalizzante potrebbe essere facilmente confuso con il tirocinio e lo stage formativo in quanto, benché si tratti di percorsi ben distinti fra loro, prevedono per il giovane apprendista sia una pratica sul campo, sia una componente formativa.
I termini “tirocinio” e “stage formativo” sono spesso utilizzati come sinonimi per indicare periodi di formazione pratica svolti presso un'azienda o un ente. Si tratta di esperienze rivolte principalmente a studenti o neolaureati, che mirano a fornire un primo contatto con il mondo del lavoro, permettendo di applicare conoscenze teoriche in contesti reali.
Il tirocinio, però, non costituisce un rapporto di lavoro subordinato; ciò significa che il tirocinante non gode degli stessi diritti di un dipendente, come ferie retribuite, stipendio e contributi previdenziali. Tuttavia, per i tirocini extracurriculari, è prevista un'indennità di partecipazione, il cui importo varia in base alle normative regionali.
Al contrario, come abbiamo visto, l’apprendistato professionalizzante è un vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale. L'apprendista ha diritto a una retribuzione e beneficia delle tutele tipiche del lavoro subordinato, inclusi contributi previdenziali e assicurativi.
Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, salvo recesso di una delle parti, il rapporto prosegue come un normale contratto a tempo indeterminato, mentre il tirocinio e lo stage formativo si concludono semplicemente, in quanto hanno assolto alla loro funzione di fornire un’esperienza pratica del percorso di studi.
In altre parole, il tirocinio ha principalmente scopi orientativi e formativi, senza obbligo di assunzione al termine; l'apprendistato, invece, è finalizzato all'inserimento stabile nel mondo del lavoro.
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