Quando si parla di sicurezza sul lavoro, c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato o persino confuso: la distinzione tra formazione, informazione e addestramento. Tre termini che, nel linguaggio comune, vengono usati quasi come fossero sinonimi, ma che in realtà rappresentano pilastri distinti e complementari nella tutela dei lavoratori e nella costruzione di un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.
Comprendere la differenza tra questi concetti è fondamentale non solo per rispettare quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08, aggiornato con la Legge 203/2024), ma anche per garantire che ogni lavoratore riceva le competenze e gli strumenti adeguati per svolgere il proprio ruolo in sicurezza e crescere professionalmente.
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In questo articolo partiremo proprio dal quesito più importante, ovvero: chi attesta l’avvenuta formazione, informazione e addestramento dei lavoratori? Capiamo anche per quale motivo questa responsabilità non può essere scaricata da un soggetto all’altro.
Nel contesto della sicurezza sul lavoro, il Testo Unico (D.Lgs. 81/08) distingue chiaramente tra formazione, informazione e addestramento, tre concetti che, pur essendo strettamente legati, rispondono a finalità differenti.
Questi tre elementi non sono intercambiabili né alternativi tra loro. Al contrario, devono coesistere e integrarsi per garantire una preparazione completa. È proprio per questo che vanno somministrati in momenti chiave del percorso lavorativo: al momento dell’assunzione, in caso di cambio di mansione, quando vengono introdotte nuove attrezzature o tecnologie, e periodicamente per il necessario aggiornamento.
Inoltre, per evitare che la formazione diventi un onere per i lavoratori e garantire che tutti possano partecipare senza ostacoli economici o organizzativi, la normativa di cui sopra stabilisce che i corsi dedicati alla sicurezza devono essere svolti durante l’orario di lavoro e non possono comportare alcun costo per il dipendente. In sostanza, la responsabilità economica e logistica è totalmente a carico dell’azienda.
Chiarita l’importanza della formazione, informazione e addestramento, rispondiamo alla domanda iniziale dell’articolo, riferendoci a quanto riportato chiaramente proprio dal Testo Unico sulla Sicurezza; nello specifico, il compito di garantire e attestare che ogni lavoratore abbia ricevuto la necessaria informazione, formazione e addestramento spetta al datore di lavoro.
L’articolo 36, infatti, precisa che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva informazioni adeguate su diversi aspetti cruciali: dai rischi generali e specifici legati all’attività aziendale, alle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, fino ai nominativi dei responsabili della sicurezza aziendale. È richiesto anche che queste informazioni siano comprensibili e fruibili da tutti i lavoratori, tenendo conto di eventuali barriere linguistiche, come nel caso di personale straniero.
L’articolo 37 aggiunge che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare una formazione sufficiente e adeguata ad ogni lavoratore, calibrata sulle mansioni svolte e aggiornata periodicamente in base all’evoluzione dei rischi o all’introduzione di nuove tecnologie e processi. La normativa individua con precisione i momenti in cui la formazione e l’addestramento devono essere erogati: all’inizio del rapporto di lavoro, in caso di cambio mansioni, o quando vengono introdotti nuovi macchinari, sostanze pericolose o procedure.
L’addestramento pratico, invece, deve essere effettuato da persone esperte direttamente sul luogo di lavoro, come stabilito dal comma 5 dell’art. 37. Ogni intervento formativo e di addestramento, inoltre, deve essere tracciato e registrato, anche tramite strumenti digitali, così da costituire prova dell’avvenuta attività in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
In sostanza, è il datore di lavoro a essere il responsabile ultimo e garante di tutte le attività formative in materia di salute e sicurezza, dalla loro organizzazione fino alla verifica dell’effettiva comprensione da parte dei lavoratori. Questo non è solo un obbligo di legge, ma anche un elemento centrale per costruire una cultura della sicurezza condivisa in azienda.
Quando si parla di sicurezza sul lavoro non si può ignorare la presenza di un’altra figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Si tratta di una figura obbligatoria per ogni azienda, che ha il compito di affiancare il datore di lavoro nella gestione della sicurezza, individuando rischi, proponendo misure preventive e supportando l’organizzazione in tutti gli adempimenti normativi.
In tema di informazione, formazione e addestramento, il ruolo dell’RSPP è soprattutto di regia e consulenza. Difatti, non eroga direttamente corsi o addestramento, ma:
Gli altri suoi compiti vengono definiti nel dettaglio all’articolo 33 del Decreto, dove si legge, per esempio, l’individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi, l’elaborazione di misure preventive e protettive, la predisposizione di procedure di sicurezza, la programmazione della formazione e informazione e la partecipazione alle riunioni periodiche.
L’RSPP, dunque, garantisce che le aziende siano in regola e che i lavoratori ricevano una preparazione adeguata a operare in sicurezza, contribuendo così a creare un ambiente di lavoro più consapevole e protetto.
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